Regolamento Legnatico del Dominio Colletivo di Cerasuolo
(Approvato con delibera dell’assemblea n°2 dell’11/04/2021)
Art. 1 – TERRITORIO
- L’uso civico di legnatico è consentito nei terreni di demanio civico gestiti Dominio Collettivo Ex- Feudo Marotta di Cerasuolo, a tal fine il Dominio potrà preventivamente individuare annualmente, aree dove è consentito il prelievo del materiale legnoso per garantire migliore sostenibilità dell’ecosistema boschivo.
- Prevale il divieto assoluto di tagliare gli alberi nel territorio del Dominio Collettivo.
- Il taglio programmato e regolamentato per la raccolta di fondi a beneficio della collettività può essere autorizzato e deliberato dall’assemblea.
Art. 2 – TITOLARI DEL DIRITTO
1. Sono titolari del diritto di uso civico, tutti i cittadini residenti e domiciliati nella Frazione di Cerasuolo (IS).
2. Per l’esercizio del diritto di uso civico del nucleo familiare viene individuato, in rappresentanza dello stesso, il capofamiglia o il convivente di maggiore età. In tali casi esso si fa garante del godimento del diritto di uso civico di tutti i propri familiari o conviventi.
Art. 3 – DIRITTO DI USO CIVICO DI LEGNATICO
1. L’uso civico di legnatico a favore degli aventi diritto riguarda l’utilizzo di legna da ardere, mediante la raccolta di ramaglia e legna morta.
2. Per ramaglia e legna secca si intende la biomassa costituita da parti legnose di piante arboree, che si sono distaccate per cause naturali dalla pianta produttrice, intere piante arboree spezzate e sradicate a causa di fenomeni naturali, che giacciono a terra e che non hanno più nessuna possibilità di ripresa vegetativa.
3. Le piante arboree evidentemente morte, secche o monconi ma non abbattute, quindi ben radicate a terra, devono essere preventivamente autorizzata dall’ente previo sopralluogo ed eventualmente, ove possibile, dei Carabinieri Forestali.
4. Nel caso del tradizionale fuoco di Natale potrà essere individuata da parte del consiglio con apposita delibera un ‘area per l’approvvigionamento di un quantitativo di legnatico sufficiente allo svolgimento dell’avvenimento’. Il quantitativo di legna concesso, in quanto commisurato alle necessità dell’evento, dovrà essere integralmente utilizzato nel corso dello stesso.
Art. 4 – PRINCIPIO DI GRATUITA E CORRISPETTIVO
1. L’esercizio dell’uso civico è per principio gratuito, fatta salva l’ipotesi prevista dall’art. 46 del Regolamento di esecuzione della L. 16.06.1927, R.D. n. 332 del 26.02.28, ai sensi del quale è possibile imporre agli utenti un corrispettivo per l’esercizio degli usi consentiti secondo le norme vigenti.
2. I proventi eventualmente introitati dal Dominio Collettivo Ex-Feudo Marotta di Cerasuolo sono destinati ad interventi volti al miglioramento ed alla valorizzazione ambientale delle aree boscate del demanio comunale e, quindi, indirettamente, a favore della collettività di cittadini titolari di uso civico.
Art. 5 – LIMITI DI RACCOLTA
Ciascun avente diritto potrà raccogliere, esclusivamente per esigenze familiari, nei boschi del Dominio Collettivo Ex-Feudo Marotta di Cerasuolo gravati dal diritto di uso civico, la legna secca e morta a terra, divelta o stroncata dalle intemperie e dal vento, cimali e ramaglia, escluso i residui provenienti dalle ordinarie utilizzazioni boschive, per una quantità non superiore a 30 q. l’anno per ogni componente del nucleo familiare e comunque non superiore nel totale a 60 quintali per nucleo familiare. Nel caso in cui sussista consistente quantità di biomassa forestale a terra e il numero delle istanze sia limitato, tali quantitativi possono essere incrementati fino al 50%.
Art. 6 – PERIODI, MODALITA’ DI RACCOLTA E AUTORIZZAZIONI
1. La raccolta della legna, come indicato nel precedente articolo, potrà essere effettuata dagli aventi diritto autorizzati, per un numero massimo di gg.7 continuativi e nell’orario dalle ore 7,00 alle ore16,00; in caso di condizioni meteo avverse e valutati i singoli casi, il Dominio potrà decidere se rilasciare ulteriori autorizzazioni fermo restando i quantitativi previsti all’art. 5;
2. Le domande verranno esaminate dal Dominio Collettivo e valutate, se necessario, dal Comando stazione dei Carabinieri Forestali.
3. Nell’istanza l’avente diritto all’uso civico dovrà indicare il luogo di deposito e di utilizzo del materiale legnatico e sottoscrivere la dichiarazione che la legna ricavata sarà destinata esclusivamente ad uso familiare;
4. L’uso civico della raccolta di legnatico potrà essere esercitato, previa Autorizzazione del Dominio Collettivo Ex-Feudo Marotta di Cerasuolo, a seguito di istanza dell’avente diritto (come da allegato A);
5. Per la eventuale depezzatura del materiale legnatico è consentito l’uso di soli attrezzi manuali (accetta, ronca e simili) è fatto assoluto divieto introdurre nel bosco attrezzi meccanici (motosega e simili).
6. Il Dominio ha facoltà di autorizzare eccezionalmente, in forma scritta, l’uso della motosega;
7. Il legnatico, in tutti i casi in cui comporta il taglio di piante secche in piedi, o di parti di essa stroncate dovrà esercitarsi sempre sotto la vigilanza dei Carabinieri Forestali.
8. In caso di più istanze presentate su medesime aree, sarà cura del Dominio valutare la possibilità, così come riportato nell’art.1, di distribuire la raccolta su altre aree individuate.
9. Sarà cura del Dominio valutare, qualora ci fosse un numero eccessivo di richieste, dare la priorità ai cittadini aventi titolo con reddito più basso desumibile dall’ISEE, con nuclei familiari numerosi, presenza di anziani e persone diversamente abili ecc.
Art. 7 DIVIETO DI COMMERCIO
È proibito l’asporto fuori Dominio Collettivo Ex-Feudo Marotta di Cerasuolo della legna raccolta nei boschi del Dominio Collettivo Ex-Feudo Marotta di Cerasuolo ed è fatto divieto assoluto di commercializzare la legna raccolta per uso civico a qualsiasi titolo.
Il Dominio non risponderà in nessun modo per violazioni effettuate dagli aventi diritto, delle leggi forestali che si compiono sul territorio gravato da uso civico di legnatico.
Art.8 – TUTELA DI FAUNA E FLORA
1. Durante le operazioni di raccolta non si deve in alcun modo arrecare danno alla vegetazione circostante e alla fauna. È vietato raccogliere legna e rami secchi, se farlo comporta danneggiamento di nidi o rifugi di fauna selvatica.
2. Saranno a carico degli aventi diritto all’uso civico, il rispetto della normativa vigente in materia di polizia forestale e di eventuali responsabilità per danni a persone, animali o cose che possono verificarsi durante la raccolta.
Art. 9 – PRELIEVO E TRANSITO CON AUTOMEZZI
- Per l’esercizio del diritto all’uso civico di legnatico gli utenti sono autorizzati al transito ed alla sosta con autoveicoli lungo le strade di accesso al bosco, in giornate non piovose e con la sede stradale idonea.
- È assolutamente vietato il transito fuori dalle strade e dalle piste di esbosco.
Art. 10 – NORMA DI RINVIO
Per tutte le norme relative al legnatico non espressamente citate nel presente Regolamento si intendono richiamate tutte le disposizioni contenute nella L.1766/1927 e R.D. n.332/1928, nonché tutte le disposizioni vigenti contenute nella L.R. n. 11 del 17.03.1981, L. n. 431 del 08.08.1985, e ss.mm.ii. compreso nelle “Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale’’, allegato C) della L.R. n. 11 del 07.05.1996, come modificato dal DPGRC n. 387 del 16.06.2003, nelle successive leggi regionali intervenute in materia, nel vigente strumento regionale di programmazione forestale e nel D. Lgs. n. 156 del 03.04.2006, ss.mm.ii.
Art. 11 – VIGILANZA
La vigilanza relativa al rispetto delle norme del presente regolamento spetta al Dominio Collettivo e ai Carabinieri Forestali.
Art. 12 – SANZIONI AMMINISTRATIVE
1. Ogni infrazione al presente regolamento, fatta salve violazioni punite da leggi o regolamenti speciali in materia o da norme del Codice penale sarà punita, con la sanzione amministrativa quantizzata nel minimo di € 1000,00 e nel massimo di € 6000,00 euro.
2. Per tutti i trasgressori delle norme contenute nel presente regolamento, oltre alla sanzione pecuniaria comminata sarà revocato il diritto di utente per la durata di 1 (uno) anno.
3. Nel caso di recidiva nella violazione, il periodo sarà prolungato a 3 (tre anni) .
4. Qualsiasi inosservanza alle presenti disposizioni o a quelle previste dalla normativa di settore darà luogo all’immediata revoca dell’autorizzazione a tutti i componenti del nucleo familiare.
5. È ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell’art.16 della L.689/81. Il trasgressore è inoltre tenuto al risarcimento dei danni verso la parte lesa.
6. I proventi delle sanzioni amministrative introitati dal Dominio Collettivo Ex- Feudo Marotta di Cerasuolo saranno utilizzati per il miglioramento del patrimonio boschivo.
Art. 13 – SEQUESTRO DEL MATERIALE
1. Fermo restante le sanzioni amministrative di cui all’art. 13 L. 689/1981, chiunque si impossessa di materiale legnoso, nel territorio del Dominio Collettivo con modalità non contemplate nei precedenti articoli sarà deferito all’A.G. ai sensi del C.P.P.
2. È sempre disposto il sequestro del materiale legnatico nei confronti di coloro i quali contravvengono alle disposizioni di cui al presente regolamento.
Art. 14 – ENTRATA IN VIGORE
Il presente regolamento entra in vigore una volta approvato dall’assemblea degli utenti come da disposizioni dello Statuto.