Regolamento Pascolo del Dominio Collettivo Cerasuolo
(Approvato con delibera dell’assemblea n°1 dell’11/04/2021)
Art. 1 – AMBITI DI APPLICAZIONE E FINALITÀ
Il presente regolamento del Dominio, nel rispetto:
- della Legge 16 giugno 1927 n, 1766 riguardante il riordinamento degli usi civici;
- del Regolamento di cui al R.D. 26 febbraio 1928 n. 332, di attuazione della Legge 16 giugno 1927 n. 1766; della Legge regionale 18 gennaio 2000 n. 6 “ Legge forestale della Regione Molise”;
- della Legge no. 168/17
disciplina l’utilizzo dei terreni di proprietà del Dominio Collettivo Ex-Feudo Marotta (ex ASBUC) siti in Cerasuolo frazione del Comune di Filignano gravati dal diritto di uso civico di pascolo.
Data la natura demaniale dei beni, questi non possono essere oggetto di atti negoziali, pertanto, con il presente Regolamento se ne definiscono le modalità di utilizzo.
Si specifica che le assegnazioni ai fini pascolativi sono in fida pascolo, intendendosi con tale definizione quelle concessioni rilasciate a più allevatori con limitazione specifica dell’area concessa.
Art. 2 – REQUISITI RICHIESTI PER L’ASSEGNAZIONE IN FIDA DEI TERRENI GRAVATI DA USO CIVICO DI PASCOLO.
1. Al godimento in fida pascolo dei beni demaniali siti nel Dominio Collettivo, saranno ammessi tutti i residenti della frazione da almeno 2 (due) anni che non abbiano contenziosi contro il Dominio Collettivo. Soddisfatta la richiesta dei residenti, possono essere rilasciate concessioni anche ai non residenti secondo le modalità prescritte dal presente regolamento.
2. I richiedenti devono, inoltre, essere in possesso del registro di stalla e/o del passaporto e/o delle attestazioni sanitarie aggiornati, per i capi di bestiame per i quali sono previsti.
Art. 3 – DOMANDE
1. Il Responsabile del servizio, con avviso da pubblicare ogni anno, inviterà i cittadini a presentare le domande di concessione all’esercizio della fida pascolo, compilate sugli appositi modelli predisposti dal Dominio Collettivo.
2. Il Responsabile, in base alle domande ricevute, provvederà alla predisposizione della graduatoria di cui all’articolo seguente.
Art. 4 – GRADUATORIA
1. Il Responsabile del Servizio, terminato il periodo di pubblicazione dell’Avviso pubblico, provvederà alla istruttoria delle istanze pervenute.
2. Soddisfatte le richieste dei residenti, gli ettari a disposizione del Dominio Collettivo verranno assegnati ai non residenti in base ai seguenti criteri: ¬ allevatore residente nella Regione Molise oppure nella Regione Lazio; ¬ data di presentazione della domanda; ¬ età anagrafica, privilegiando i più giovani.
3. Le graduatorie, così predisposte, saranno sottoposte all’approvazione del Dominio Collettivo.
4. Non può essere, per nessuna ragione, superato il carico di bestiame stabilito dal presente Regolamento.
Art. 5 – ASSEGNAZIONE E PASCOLI
1. L’assegnazione dei pascoli avverrà, in modo proporzionale al numero dei capi, secondo il rapporto UBA (unità bovina adulta) il rapporto è pari a 2 ogni ettaro, per i residenti, mentre per i non residenti, è pari a 1.
2. Agli effetti del carico da fissare si applicherà la seguente equivalenza: a) un cavallo o mulo equivale a n. 6 capi ovini b) un asino equivale a n. 6 capi ovini c) un bovino equivale a n. 6 capi ovini d) un caprino equivale a n. 4 capi ovini e) un suino equivale a n. 4 capi ovini
Art. 6 – DOMANDE PERVENUTE IN RITARDO
1. Scaduto il termine per la presentazione della domanda di cui all’art. 3, i cittadini che volessero immettere al pascolo i propri capi di bestiame, dovranno rivolgere apposita domanda, indirizzata al competente Responsabile del Servizio, il quale potrà accoglierla solo nel caso in cui i terreni del Dominio Collettivo siano ancora disponibili.
2. La variazione quantitativa dei capi da introdurre in fida pascolo non è ammessa dopo la presentazione della domanda.
Art. 7 – RISCOSSIONE DELLA TASSA
La riscossione della tassa per il diritto di fida avverrà tramite bonifico presso la banca (dettagli sul modulo di , intestato al Dominio Collettivo Ex Feudo Marotta di Cerasuolo con possibilità di effettuare il pagamento in due rate:
a) il 50% dell’intera somma dovuta dovrà essere versata entro e non oltre la data di monticazione; b) il restante 50% della somma dovrà essere versato entro e non oltre il 20 agosto di ogni anno.
La mancata dimostrazione del pagamento di quanto dovuto, comporterà il mancato rilascio di tutta la documentazione al momento della demonticazione.
Art. 8 – LE TARIFFE DELLA FIDA PASCOLO
I cittadini residenti e i non residenti autorizzati ad immettere il proprio bestiame nei pascoli del Dominio Collettivo sono tenuti al pagamento di una tariffa annuale nella misura di:
RESIDENTI | NON RESIDENTI | |
Ogni capo bovino/equino | € 25,00 (primi 25 capi) € 40,00 (oltre i 25 capi) | € 50,00 |
Ogni capo ovino/caprino | € 2,50 (primi 50 capi) € 5,00 (oltre 50 capi) | € 5,00 |
Lattanti fino all’età di un anno | Gratis | Gratis |
Art. 9 – PERIODO DI INIZIO E FINE DELL’ATTIVITÀ DI PASCOLO
1. Il periodo di pascolo va dal 1° giugno al 31 ottobre di ogni anno. Gli animali dei cittadini residenti nel Dominio Collettivo sono ammessi al pascolo nelle zone assegnate per l’intero anno.
Art. 10 – LAVORI DI MIGLIORIA DEI PASCOLI
1. Sarà prelevata una quota pari al 20% che sarà incamerata in apposito capitolo del bilancio del Dominio, da destinarsi esclusivamente a lavori di miglioramento dei pascoli.
2. A spese del Dominio Collettivo, potranno essere eseguiti nei comparti, oltre quei lavori di ordinaria cultura e manutenzione, piccoli lavori di riatto ai manufatti esistenti, lavori straordinari che fossero necessari per una migliore valorizzazione del comparto stesso, quali la sistemazione del terreno, la costruzione di ricoveri e di opere per l’approvvigionamento idrico, i decespugliamenti, gli spietramenti, la sistemazione della viabilità
3. Il Presidente del Dominio Collettivo, su proposta della A.S.L., con l’emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti, ricorrendone i presupposti, può sospendere l’utilizzo dei pascoli assegnati, al fine di prevenire fattori di diffusione di malattie infettive e/o prevenzione sanitaria.
Art. 11 – RESPONSABILITÀ A CARICO DEGLI AFFIDATARI
1. I conducenti di bestiame hanno l’obbligo di usare ogni accortezza per la conservazione delle opere esistenti nei pascoli ed in caso di danneggiamento, i proprietari del bestiame saranno responsabili dei danni arrecati.
2. A tale fine il Dominio Collettivo, all’inizio ed alla fine del periodo di pascolo, potrà procedere alla verifica ed alla ricognizione dello stato delle opere anzidette e delle condizioni fisico-colturali del cotico erboso.
3. Nel caso in cui vengano accertati danni o mancate cure colturali, il Dominio Collettivo procederà a valutare i danni ed applicare le sanzioni.
Art. 12 – MODALITÀ DI PASCOLAMENTO ED OBBLIGHI
L’esercizio del pascolo sui terreni del Dominio Collettivo va esercitato secondo le seguenti modalità:
1. Vigilanza continua degli animali, da parte del proprietario o custode nominato, i quali sono tenuti ad esibire, a richiesta degli organi di vigilanza, l’atto autorizzativo rilasciato dal Dominio Collettivo.
2. Il bestiame condotto al pascolo deve essere sempre identificabile e le matricole auricolari e/o microchips dovranno essere corrispondenti a quelle depositate presso l’apposito ufficio della A.S.L.;
3. Obbligo di eseguire tutte le misure di profilassi suggerite dalle competenti autorità se, durante il periodo di fida, dovessero verificarsi malattie infettive o contagiose per il bestiame.
4. Obbligo di attenersi a tutte le disposizioni ed alle norme dettate dai regolamenti generali e speciali di Polizia Veterinaria, oltre all’osservanza delle norme che venissero dettate dalle competenti Autorità tecniche e amministrative.
5. Obbligo del titolare dell’allevamento di comunicare la data di inizio monticazione e demonticazione, con almeno 10 giorni di anticipo agli organi preposti alla sorveglianza ed al controllo, in modo da consentire verifiche ed accertamenti.
6. In caso di morte degli animali al pascolo, occorre procedere alla denuncia presso il competente del servizio A.S.L. ove l’animale è stato registrato e a darne contestuale comunicazione al Dominio Collettivo. La carcassa dovrà essere smaltita secondo le indicazioni del Servizio veterinario, il tutto a cura e spese del proprietario dell’animale.
7. Il Dominio Collettivo declina ogni responsabilità per danni a terzi di qualsiasi natura.
Art. 13 – COMPORTAMENTI VIETATI
1. È vietata l’introduzione di bestiame nei terreni adibiti a pascolo, prima di essere in possesso della prescritta autorizzazione.
2. È vietato costruire o allestire strutture o opere di qualsiasi tipo, fare scavi, costruire ricoveri o recinti sui terreni del Dominio Collettivo, senza la preventiva autorizzazione del Dominio.
3. È vietato immettere nei terreni concessi in uso un numero di capi superiore a quello autorizzato.
4. È vietato fare uso del fuoco ed è fatto obbligo di esercitare, per il periodo della concessione, una attenta sorveglianza segnalando tempestivamente eventuali principi di incendio e/o danneggiamenti.
5. È vietato asportare le deiezioni prodotte dal bestiame sia ai proprietari del bestiame sia a terzi, in quanto resta acquisito al pascolo come concime naturale.
6. È vietato cedere ad altri la concessione delle terre civiche.
7. È vietato sbarrare strade, tratturi e sentieri.
8. È vietato utilizzare fertilizzanti chimici e fitofarmaci.
9. È vietato al personale addetto alla custodia o al controllo degli animali di danneggiare alberi o di tagliare arbusti e cespugli senza la preventiva autorizzazione da parte del Dominio Collettivo e di asportare dai terreni pascolivi fieno, strame e legna.
10. È vietato lo stazionamento degli animali a distanza inferiore a mt 200 da insediamenti abitativi, turistici o sportivi.
11. È vietato effettuare l’esercizio del pascolo nel periodo non consentito.
12. È vietato recintare i pozzi e le fontane del Dominio Collettivo, devono essere di libero accesso.
13. È vietato deviare l’acqua dei pozzi o delle fontane del Dominio con tubi o altri mezzi.
Art. 14 – SANZIONI
1. Fatti salvi gli aspetti penali ed amministrativi connessi ad altre norme, per le violazioni di una qualsiasi delle disposizioni contenute nel Regolamento, si applica una sanzione amministrativa da € 200,00 (duecento/00) a € 600,00 (seicento/00), secondo le procedure di cui alla Legge 689 del 24 novembre 1981.
2. In caso di recidiva è comunque applicabile la sanzione massima.
3. Qualora il titolare di fida pascolo introducesse il proprio bestiame al pascolo in periodo non consentito, oltre a soggiacere alla sanzione amministrativa prevista, verrà diffidato ad allontanare gli animali. In caso non ottemperasse immediatamente all’ordine di ritiro del bestiame dalle aree del Dominio Collettivo, sarà denunciato all’Autorità Giudiziaria per pascolo abusivo, ai sensi dell’art. 636 del c.p.
4. Al controllo del rispetto delle presenti norme sono demandati il Corpo Forestale dello Stato, la Polizia Provinciale, i Carabinieri e tutti coloro che svolgono funzioni di Polizia Giudiziaria.
5. Per ogni animale introdotto abusivamente al pascolo si applicherà una ulteriore sanzione (oltre a quella prevista al comma 1) pari a € 100,00.
Art. 15 – DECADENZA DELLA CONCESSIONE
1. Il mancato pagamento della tariffa di fida pascolo, comporterà l’esclusione dalla fida nella stagione successiva.
2. La violazione di più norme al presente Regolamento, verbalizzata dagli organi addetti alla vigilanza, a carico del titolare di una concessione al pascolo, nel corso della stessa stagione pascoliva, comporterà automaticamente la decadenza della concessione in corso, senza diritto di azioni o risarcimenti di sorta.
3. La pronuncia di decadenza, comporterà, automaticamente, l’impossibilità di ottenere per le annualità successive, il rilascio o il rinnovo della concessione, senza diritti di azioni o risarcimenti di sorta.
4. In nessun caso il Dominio Collettivo è tenuta al rimborso di quanto versato dall’allevatore per la concessione dei pascoli.
5. Sono fatte salve tutte le sanzioni civili, penali ed amministrative contemplate dalle vigenti norme in materia.
Art. 16 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO
1. Il godimento dei pascoli resta vincolato, oltre che dalle norme del presente Regolamento, anche dalle norme del R.D. n°3267 del 1923, dalla Legge n°1766/1927 sull’Ordinamento degli Usi Civici e del relativo Regolamento approvato con R.D. n°332 del 26.02.1928, ancorché vigenti e dalla L. R. 25/1988 “Norme in materia di usi civici” con le successive modifiche e integrazioni.
2. Si intendono altresì richiamate le norme vigenti in materia di Polizia Veterinaria – D.P.R. n°320 del 08/02/1954 e la Legge Regionale n° 3 del 4 gennaio 2014.
Art. 16 – NORME TRANSITORIE E FINALI
1. A decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento, è abrogata ogni diversa disposizione regolamentare o di altra natura che disciplina la materia e che sia in contrasto con quanto previsto dal regolamento medesimo.
2. Sono salve le sanzioni previste da norme Statali, Regionali e Provinciali.
Art. 17 – ENTRATA IN VIGORE
1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione dell’assemblea